Art. 103
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Il conservatore dell'archivio mandamentale, adempiendo alle condizioni prescritte nell'articolo 97, permette l'ispezione e la lettura degli atti depositati, e ne rilascia i certificati, gli estratti e le copie, secondo il disposto dell'articolo 1334 del Codice civile.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
