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[1]((Ogni quinquennio sara' dall'ufficio tecnico presso la Cassa dei depositi e prestiti compilato il bilancio tecnico, ed al termine di ciascun anno verranno introdotti nel bilancio stesso i mutamenti corrispondenti al movimento degli insegnanti ed al loro stato civile.
[2]Il regolamento determinera' le notizie statistiche che dovranno essere raccolte ogni anno, per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme della tabella per la liquidazione delle pensioni, le quali dovranno essere fondate sulle osservazioni statistiche relative agli insegnanti inscritti al Monte e dovranno essere sottoposte all'approvazione del Parlamento)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 1895 al 16 dicembre 2009
