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[1]Al 31 dicembre 1889 e successivamente ad ogni quinquennio sara' compilato il bilancio tecnico del Monte delle pensioni.
[2]Il regolamento determinera' le notizie statistiche che dovranno essere raccolte ogni anno per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme della tabella per la liquidazione delle pensioni, le quali dovranno essere fondate sulle osservazioni statistiche relative agli insegnanti inscritti al Monte, e dovranno essere sottoposte alla approvazione del Parlamento.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1888 al 1 gennaio 1895
