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((Acquistano il diritto alla pensione gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari e quelli negli asili d'infanzia che al 1° gennaio 1879 e rispettivamente al 1° gennaio 1889, avevano un'eta' superiore ai trenta anni, e che a quel tempo si trovavano agli stipendi dei comuni, delle provincie o dello Stato o degli enti amministrativi degli asili d'infanzia, che non abbiano altrimenti diritto a pensione, quando corrispondano al Monte il contributo spettante al posto da essi occupato e siano stati inscritti effettivamente al Monte per una durata complessiva non minore di dieci anni)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 1895 al 16 dicembre 2009
