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Acquistano il diritto alla pensione gl'insegnanti che al 1° gennaio 1879 avevano una eta' superiore ai 30 anni, che a quel tempo si trovavano agli stipendi dei comuni, delle provincie o dello Stato e che non abbiano altrimenti diritto a pensione, quando corrispondano al Monte il contributo spettante al posto da essi occupato e siano stati inscritti effettivamente al Monte per una durata complessiva non minore di dieci anni.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1888 al 1 gennaio 1895

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-23;5858~art23 · fonte del testo

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