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[1]((La presente legge non e' obbligatoria per quei comuni dove gia', al 1° gennaio 1879, erano in vigore regolamenti per assegnazione di pensioni agli insegnanti elementari e finche' quei regolamenti non saranno abrogati.
[2]Negli anni di servizio necessari per l'ammissione al godimento della pensione o della indennita' da conferirsi all'insegnante, e rispettivamente alla sua vedova od ai suoi orfani, si computano anche quelli di servizio nelle scuole mantenute dai comuni dove esistono regolamenti speciali, o dove esistevano al 1° gennaio 1879.
[3]La pensione o l'indennita' sara' in tal caso liquidata ai termini della presente legge, e ripartita a carico del Monte e dei comuni indicati nel primo comma del presente articolo, in ragione della somma totale degli stipendi effettivi che i comuni obbligati e i comuni non obbligati al contributo abbiano corrisposto all'insegnante.
[4]Il pagamento dell'intera pensione o della indennita' liquidata, pero', sara' sempre fatto direttamente dal Monte, il quale si rivarra' sui comuni della quota messa a loro carico, con quella medesima procedura che e' stabilita per l'esazione dei contributi.
[5]Rimangono salve in ogni caso le speciali disposizioni o convenzioni piu' favorevoli agl'insegnanti gia' fatte, o che si facessero anche dai comuni che, a tenore della presente legge, sono e rimangono soggetti al Monte)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 1895 al 16 dicembre 2009
