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[1]La presente legge non e' obbligatoria per quei comuni, dove gia' al 1° gennaio 1879 erano in vigore regolamenti per assegnazione di pensioni agli insegnanti elementari e finche' quei regolamenti non saranno abrogati. Negli anni di servizio necessari per l'ammissione al godimento della pensione o dell'indennita' si computano anche quelli di servizio nelle scuole mantenute dai comuni, dove esistono regolamenti speciali.
[2]La pensione o l'indennita' sara' in tal caso liquidata a' termini della presente legge e ripartita a carico del Monte o dei comuni forniti di speciali regolamenti in ragione della somma totale degli stipendi effettivi che i comuni obbligati e i comuni non obbligati al contributo abbiano corrisposto all'insegnante.
[3]Il pagamento dell'intera pensione o dell'indennita' liquidata, pero', sara' sempre fatto direttamente dal Monte, il quale si rivarra' sui comuni della quota messa a loro carico, con quella medesima procedura che e' stabilita per l'esazione dei contributi.
[4]Rimangono salve in ogni caso le speciali disposizioni o convenzioni piu' favorevoli agli insegnanti gia' fatte o che si facessero anche dai comuni, che, a tenore della presente legge, sono e rimangono soggetti al Monte.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1888 al 1 gennaio 1895
