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[1]((Il godimento delle pensioni comincia a decorrere dal giorno in cui cessa lo stipendio degli insegnanti.
[2]Quando l'insegnante, a favore del quale siasi gia' liquidata l'indennita' o la pensione, riprenda servizio in una scuola pubblica elementare del Regno od in un asilo infantile inscritto al Monte delle pensioni, potra' esso continuare a godere della pensione e verra' inscritto nuovamente al Monte per conseguire la indennita' o la nuova pensione, in ragione del nuovo servizio prestato e secondo le norme della presente legge.
[3]Potra' peraltro l'insegnante acquistare il diritto a che l'indennita' o la pensione gli siano calcolate in ragione del tempo totale passato nell'insegnamento, quando egli compensi il Monte delle somme pagategli a titolo d'indennita' o di pensione e dei relativi interessi composti con le quote tontinarie e rinunzi al godimento della pensione gia' liquidata)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 1895 al 16 dicembre 2009
