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[1]Il godimento delle pensioni comincia a decorrere dal giorno in cui cessa lo stipendio degli insegnanti, e in ogni caso non prima del 1° gennaio La pensione gia' conseguita si perde dagli insegnanti che riprendano servizio presso qualsiasi scuola pubblica elementare del Regno, salvo poi a cumulare gli anni di servizio prestati prima di tale riammissione con quelli prestati dopo, nel liquidare una ulteriore pensione.

[2]La pensione si perde pure, come si perde il diritto al suo conseguimento, per condanna a pena criminale per qualunque reato o per condanna a pena correzionale non minore di un anno di carcere per corruzione, prevaricazione, falso, furto, truffa e reati contro il buon costume, o per la perdita della nazionalita' italiana.

[3]Non si puo' esercitare il diritto al conseguimento della pensione durante il tempo della espiazione della pena correzionale.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1888 al 1 gennaio 1895

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-23;5858~art20 · fonte del testo

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