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[1]((Gli insegnanti, le loro vedove ed i loro orfani che pretendono aver diritto a pensione di riposo, se lasciano trascorrere piu' di due anni dal giorno in cui dovrebbe cominciarne il godimento, senza farne domanda, o senza presentare i titoli giustificativi del loro diritto, non saranno ammessi a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli.
[2]I minori ed i dementi sono eccettuati da questa disposizione)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 1895 al 16 dicembre 2009
