Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1888 al 1 gennaio 1895. Leggi il testo vigente →

[1]Gli insegnanti, che pretendono aver diritto a pensione di riposo, se lasciano trascorrere piu' di due anni dal giorno in cui dovrebbe cominciare il godimento, senza farne domanda, o senza presentare i titoli giustificativi del loro diritto, non saranno ammessi a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della fattane domanda, o della presentazione dei titoli.

[2]I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1888 al 1 gennaio 1895

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-12-23;5858~art16 · fonte del testo

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