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[1]Gli insegnanti, che pretendono aver diritto a pensione di riposo, se lasciano trascorrere piu' di due anni dal giorno in cui dovrebbe cominciare il godimento, senza farne domanda, o senza presentare i titoli giustificativi del loro diritto, non saranno ammessi a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della fattane domanda, o della presentazione dei titoli.
[2]I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1888 al 1 gennaio 1895
