Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1895 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
((Hanno diritto ad una indennita' fissa per una sola volta, corrispondente a tanti dodicesimi della media degli stipendi calcolata nel modo indicato all'articolo 12, quanti sono gli anni di servizio utile:
- a)gli insegnanti che per ferite riportate o per infermita' contratte a cagione delle loro funzioni sono diventati inabili a prestare ulteriormente servizio, qualunque sia la durata del servizio stesso;
- b)gli insegnanti che hanno servito per un periodo di tempo minore di venticinque anni e maggiore di dieci, e sono divenuti inabili a prestare ulteriormente servizio, per infermita' contratte per cause diverse da quelle indicate nel capoverso precedente;
- c)gli insegnanti che avendo servito meno di venticinque anni e piu' di dieci fossero licenziati per inettitudine pedagogica;
- d)gli insegnanti che con piu' di dieci e meno di venticinque anni di servizio fossero nominati ispettori scolastici od istitutori nei convitti nazionali, o professori delle scuole pubbliche secondarie, classiche, tecniche e normali alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 1895 al 16 dicembre 2009
