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Hanno diritto ad una indennita' fissa per una sola volta, corrispondente a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio, quanti sono gli anni di servizio:
- a)gl'insegnanti che per ferite riportate o per infermita' contratte a cagione delle loro funzioni sono diventati inabili a prestare ulteriormente servizio, qualunque sia la durata dei loro servizi;
- b)gl'insegnanti che hanno servito per un periodo di tempo minore di 25 anni e maggiore di 10 e sono divenuti inabili a continuare o a riassumere il servizio per fatti diversi da quelli indicati nel capoverso precedente;
- c)gl'insegnanti che, avendo servito meno di 25 anni e piu' di 10, fossero licenziati per inettitudine pedagogica;
- d)gl'insegnanti che dopo piu' di 10 e meno di 25 anni di servizio fossero nominati ispettori scolastici alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1888 al 1 gennaio 1895
