Art. 42 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 aprile 1942 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

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Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 ha disposto (con l'art. 266, comma 1) che "Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del codice di commercio approvato con Legge 2 aprile 1882, n. 681, relative al fallimento, le disposizioni della Legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, della Legge 10 luglio 1930, n. 995, sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti, salvo quanto disposto dall'art. 263, nonche' ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del decreto medesimo".

Testo in vigore dal 21 aprile 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 aprile 1942

Confronto con la versione in vigore dal 30 maggio 1903 al 21 aprile 1942. 160 parole tolte in 4 capoversi.

tolto: Con l'attuazione della presente legge restano abrogate le disposizioni del codice di commercio relative alla moratoria e non saranno piu' soggetti alla procedura del fallimento i commercianti i cui debiti complessivi non superano le lire cinquemila.

tolto: Se nondimeno venga domandata la dichiarazione di fallimento del commerciante che non abbia chiesta la convocazione dei propri creditori ai sensi dell'art. 1 o 36, il tribunale, ove risulti che il passivo non superi le lire cinquemila, provvede in conformita' dell'articolo 36.

tolto: Se poi il fallimento venga dichiarato ed in seguito risulti che le passivita' non superano le lire cinquemila puo' in qualunque momento essere revocato sopra ricorso del fallito, del curatore e di ogni interessato. La sentenza di revoca e' pubblicata nei modi prescritti per la sentenza dichiarativa del fallimento. In essa il tribunale nomina il commissario giudiziale e ordina sieno consegnate a questo tutte le carte riferibili al fallimento esistenti presso la cancelleria od il curatore.

tolto: La sentenza di revoca e' inappellabile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

    Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 ha disposto (con l'art. 266, comma 1) che "Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del codice di commercio approvato con Legge 2 aprile 1882, n. 681, relative al fallimento, le disposizioni della Legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, della Legge 10 luglio 1930, n. 995, sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti, salvo quanto disposto dall'art. 263, nonche' ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del decreto medesimo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1903-05-24;197~art42 · fonte del testo

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