Art. 42 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
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[1]Con l'attuazione della presente legge restano abrogate le disposizioni del codice di commercio relative alla moratoria e non saranno piu' soggetti alla procedura del fallimento i commercianti i cui debiti complessivi non superano le lire cinquemila.
[2]Se nondimeno venga domandata la dichiarazione di fallimento del commerciante che non abbia chiesta la convocazione dei propri creditori ai sensi dell'art. 1 o 36, il tribunale, ove risulti che il passivo non superi le lire cinquemila, provvede in conformita' dell'articolo 36.
[3]Se poi il fallimento venga dichiarato ed in seguito risulti che le passivita' non superano le lire cinquemila puo' in qualunque momento essere revocato sopra ricorso del fallito, del curatore e di ogni interessato. La sentenza di revoca e' pubblicata nei modi prescritti per la sentenza dichiarativa del fallimento. In essa il tribunale nomina il commissario giudiziale e ordina sieno consegnate a questo tutte le carte riferibili al fallimento esistenti presso la cancelleria od il curatore.
[4]La sentenza di revoca e' inappellabile.
Testo in vigore dal 30 maggio 1903 al 21 aprile 1942
