Art. 4 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

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Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

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Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 ha disposto (con l'art. 266, comma 1) che "Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del codice di commercio approvato con Legge 2 aprile 1882, n. 681, relative al fallimento, le disposizioni della Legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, della Legge 10 luglio 1930, n. 995, sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti, salvo quanto disposto dall'art. 263, nonche' ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del decreto medesimo".

Testo in vigore dal 21 aprile 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 aprile 1942

Confronto con la versione in vigore dal 13 febbraio 1924 al 21 aprile 1942. 168 parole tolte in 5 capoversi.

tolto: Se il tribunale riconosce regolare e ammissibile il ricorso, ordina, con decreto non soggetto a reclamo, la convocazione dei creditori innanzi ad un giudice delegato per discutere e deliberare sulla proposta di concordato preventivo;

tolto: prefigge il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento, nonche' il termine entro cui questo dovra' essere pubblicato e comunicato ai creditori;

tolto: nomina un commissario che non sia uno dei creditori, con l'incarico di invigilare nel frattempo l'amministrazione dell'azienda, di accettarne, le attivita' o passivita', di indagare sulla condotta del debitore e di riferirne all'adunanza dei creditori;

tolto: assegna al ricorrente un termine non maggiore di cinque giorni per completare l'elenco nominativo dei creditori, qualora per la natura dei debiti o per la qualita' ed estensione del commercio sia stata giustificata nel ricorso l'impossibilita' di presentarlo completo.

tolto: A cura o con la sottoscrizione del giudice delegato e del cancelliere si fa annotazione del decreto immediatamente sotto l'ultima scrittura dei libri presentati, i quali sono quindi restituiti al ricorrente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

    Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 ha disposto (con l'art. 266, comma 1) che "Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del codice di commercio approvato con Legge 2 aprile 1882, n. 681, relative al fallimento, le disposizioni della Legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, della Legge 10 luglio 1930, n. 995, sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti, salvo quanto disposto dall'art. 263, nonche' ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del decreto medesimo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1903-05-24;197~art4 · fonte del testo

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