Art. 4 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 maggio 1903 al 13 febbraio 1924. Leggi il testo vigente →
[1]Se il tribunale riconosce regolare e ammissibile il ricorso, ordina, con decreto non soggetto a reclamo, la convocazione dei creditori innanzi ad un giudice delegato per discutere e deliberare sulla proposta di concordato preventivo;
[2]prefigge il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento, nonche' il termine entro cui questo dovra' essere pubblicato e comunicato ai creditori;
[3]nomina un commissario che non sia uno dei creditori, con l'incarico di invigilare nel frattempo l'amministrazione dell'azienda, di accettarne, le attivita' o passivita', di indagare sulla condotta del debitore e di riferirne all'adunanza dei creditori;
[4]assegna al ricorrente un termine non maggiore di cinque giorni per completare l'elenco nominativo dei creditori, qualora per la natura dei debiti o per la qualita' ed estensione del commercio sia stata giustificata nel ricorso l'impossibilita' di presentarlo completo.
[5]A cura o con la sottoscrizione del giudice delegato e del cancelliere si fa annotazione del decreto immediatamente sotto l'ultima scrittura dei libri presentati, i quali sono quindi restituiti al ricorrente.
Testo in vigore dal 30 maggio 1903 al 13 febbraio 1924
