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Chiunque, col fine di commettere delitti contro le persone o le proprieta', o per incutere pubblico timore, suscitare tumulti o pubblico disordine, ovvero nella scienza di tal fine, fabbrica, trasporta o tiene in casa od altrove dinamite od altri esplodenti simili nei loro effetti, bombe, macchine od altri congegni micidiali o incendiari, ovvero sostanze e materie destinate alla composizione o fabbricazione di tali oggetti, e' punito con la reclusione da tre a sette anni. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 4 luglio 1907, n. 388
1Il Regio Decreto 4 luglio 1907, n. 388 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) che "E' concessa amnistia per i seguenti reati: [...] e) reati preveduti negli articoli 1 e 5 della legge 19 luglio 1894, n. 314, sulle materie esplodenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La efficacia del presente decreto si estende ai reati da esso previsti e commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto stesso".
Testo in vigore dal 19 luglio 1907 al 3 giugno 1910
