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Chiunque, col fine di commettere delitti contro le persone o le proprieta', o per incutere pubblico timore, suscitare tumulti o pubblico disordine, ovvero nella scienza di tal fine, fabbrica, trasporta o tiene in casa od altrove dinamite od altri esplodenti simili nei loro effetti, bombe, macchine od altri congegni micidiali o incendiari, ovvero sostanze e materie destinate alla composizione o fabbricazione di tali oggetti, e' punito con la reclusione da tre a sette anni.

Testo in vigore dal 19 luglio 1894 al 19 luglio 1907

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1894-07-19;314~art1 · fonte del testo

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