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[1]Si pagheranno una volta tanto, per ogni licenza a tempo indeterminato, data dagli uffici di porto, a tenore dell'art. 187 del Codice per la marina mercantile:
- a)Alle piccole barche adoperate al trasporto di persone o ad altri usi nei porti, nelle rade e spiaggie dello Stato, lire 2;
- b)Ai battelli addetti al traffico od alla pesca, menzionati all'alinea c dell'art. 24 di questa legge anche quando essi esercitino all'estero la pesca del corallo o del pesce, conformemente al disposto dell'art. 39 del Codice per la marina mercantile, se sono di portata sino a dieci tonnellate inclusive lire 2, se sono di maggiore portata lire 5.
[2]Si pagheranno per ogni licenza annuale, data dagli uffici di porto, a tenore dell'art. 187 del Codice per la marina mercantile:
- c)Alle barchette, ai gozzi addetti allo sbarco dai piroscafi dei passeggieri e dei loro bagagli, alle barche con molinello per salpare ancore, ai gozzi da carico e da rimorchio, alle barche zavorriere ed ai ponti da calafato, lire 5;
- d)Ai navicelli ed alle barche da diporto, alle barche cisterne, alle chiatte, ai barconi e navicelli per il trasporto di merci, di portata non maggiore di 25 tonnellate, lire 10;
- e)Alle piatte, ai barconi e navicelli per trasporto di merci di portata maggiore di 25 tonnellate ed inferiori alle 51 tonnellate, ed ai pontoni da carenaggio, lire 20;
- f)Alle piatte, ai barconi e navicelli per trasporto di merci, di portata superiore alle 50 tonnellate, ai pontoni addetti al trasporto di merci e di materiali ed alle barche a vapore senza coperta, lire 30;
- g)Ai pontoni con macchina a vapore lire 40.
[3]I diritti per la licenza a tempo indeterminato saranno pagati all'epoca del rilascio della licenza stessa, la quale sara' annualmente vistata e rinnovata gratuitamente dalla autorita' marittima.
[4]Tutti gli altri diritti summentovati dovranno essere pagati nel primo trimestre di ogni anno, o nel mese in cui il galleggiante sara' per la prima volta messo in esercizio.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1885 al 16 dicembre 2009
