Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1885
Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1885 al 16 dicembre 2009. 329 parole tolte, 20 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Si pagheranno una volta tanto, per ogni licenza a tempo indeterminato, data dagli uffici di porto, a tenore dell'art. 187 del Codice per la marina mercantile:
tolto: a) Alle piccole barche adoperate al trasporto di persone o ad altri usi nei porti, nelle rade e spiaggie dello Stato, lire 2;
tolto: b) Ai battelli addetti al traffico od alla pesca, menzionati all'alinea c dell'art. 24 di questa legge anche quando essi esercitino all'estero la pesca del corallo o del pesce, conformemente al disposto dell'art. 39 del Codice per la marina mercantile, se sono di portata sino a dieci tonnellate inclusive lire 2, se sono di maggiore portata lire 5.
tolto: Si pagheranno per ogni licenza annuale, data dagli uffici di porto, a tenore dell'art. 187 del Codice per la marina mercantile:
tolto: c) Alle barchette, ai gozzi addetti allo sbarco dai piroscafi dei passeggieri e dei loro bagagli, alle barche con molinello per salpare ancore, ai gozzi da carico e da rimorchio, alle barche zavorriere ed ai ponti da calafato, lire 5;
tolto: d) Ai navicelli ed alle barche da diporto, alle barche cisterne, alle chiatte, ai barconi e navicelli per il trasporto di merci, di portata non maggiore di 25 tonnellate, lire 10;
tolto: e) Alle piatte, ai barconi e navicelli per trasporto di merci di portata maggiore di 25 tonnellate ed inferiori alle 51 tonnellate, ed ai pontoni da carenaggio, lire 20;
tolto: f) Alle piatte, ai barconi e navicelli per trasporto di merci, di portata superiore alle 50 tonnellate, ai pontoni addetti al trasporto di merci e di materiali ed alle barche a vapore senza coperta, lire 30;
tolto: g) Ai pontoni con macchina a vapore lire 40.
tolto: I diritti per la licenza a tempo indeterminato saranno pagati all'epoca del rilascio della licenza stessa, la quale sara' annualmente vistata e rinnovata gratuitamente dalla autorita' marittima.
tolto: Tutti gli altri diritti summentovati dovranno essere pagati nel primo trimestre di ogni anno, o nel mese in cui il galleggiante sara' per la prima volta messo in esercizio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1885-12-06;3547~art30 · fonte del testo
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