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[1]Le navi estere non ammesse, in virtu' di trattati, ad un trattamento eguale a quello stabilito per le nazionali, saranno assoggettate al pagamento del doppio della tassa fissata dagli articoli 16 e 17 della presente legge.
[2]Nel resto saranno seguite le regole in vigore per le navi nazionali, fatta pero' eccezione per quanto e' disposto dagli articoli 17, 20 e 21, secondo comma, e 23 rispetto alla facolta' di abbonamento alla tassa di ancoraggio, facolta' che non e' consentita alle navi di cui tratta il presente articolo. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 404
2Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 404 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 1) che "Sono estesi ai territori annessi in forza delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, limitatamente alle disposizioni contenute nel testo unico, visto, d'ordine Nostro, dal commissario per i servizi della marina mercantile, annesso al presente decreto e con le modificazioni in esso contenute, i provvedimenti appresso indicati: 1° Art. 27 della legge 6 dicembre 1885, n. 3547, serie 3a".
Testo in vigore dal 13 marzo 1923 al 16 dicembre 2009
