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[1]Le navi estere non ammesse, in virtu' di trattati, ad un trattamento eguale a quello stabilito per le nazionali, saranno assoggettate al pagamento del doppio della tassa fissata dagli articoli 16 e 17 della presente legge.
[2]Nel resto saranno seguite le regole in vigore per le navi nazionali, fatta pero' eccezione per quanto e' disposto dagli articoli 17, 20 e 21, secondo comma, e 23 rispetto alla facolta' di abbonamento alla tassa di ancoraggio, facolta' che non e' consentita alle navi di cui tratta il presente articolo.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1885 al 13 marzo 1923
