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[1]Le disposizioni di cui al quarto, al quinto, al sesto e al settimo comma dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, sono abrogate.
[2]Due anni prima dello spirare del termine per la facolta' di omettere biglietti, considerata dall'articolo 2 della citata legge, una Commissione composta di sette membri, due eletti dal Senato, due dalla Camera dei deputati e tre nominati per decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, procedera' ad un esame della situazione dei tre Istituti di emissione per accertarsi dell'adempimento perfetto delle condizioni alle quali e' subordinata la proroga delle facolta' di emissione, di cui agli articoli 21 dell'allegato A, 17 del l'allegato 13 e 15 dell'allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9.
[3]La detta Commissione dovra' compiere il suo lavoro e riferire entro sei mesi.
Testo in vigore dal 7 marzo 1898 al 16 dicembre 2009
