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[1]Sono prorogati sino al 31 dicembre 1899 i termini di cui all'articolo 2 della legge 2 luglio 1896, n. 265, per la concessione delle riduzioni di tasse e sopratasse di registro, anche per i crediti fondiari degli Istituti di emissione.
[2]Le riduzioni stesse sono applicabili anche per le espropriazioni o per gli atti di compera e di vendita di immobili, sui quali sussista ipoteca, accesa gia' a nome di un terzo, per un credito stato poi ceduto in garanzia o in pagamento di un credito dell'Istituto, compreso nelle partite immobilizzate.
[3]Sono parimenti prorogate, dal 1° gennaio 1898 sino al 31 dicembre 1899, con effetti di rimborso per gli atti gia' compiuti, le riduzioni delle tasse proporzionali di registro di cui agli articoli 4 e 5 dell'allegato R alla legge 8 agosto 1895, n. 486.
[4]E' esento da qualsiasi tassa il passaggio dei beni, dall'azienda fondiaria a quella bancaria, degli Istituti di cui all'articolo 7 degli allegati A e C alla legge 17 gennaio 1897, come il passaggio dall'azienda bancaria alla seziono autonoma di cui all'articolo 3 della presente legge.
Testo in vigore dal 7 marzo 1898 al 16 dicembre 2009
