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[1]Il Governo del Re potra' autorizzare i Comuni, nei quali si reputi necessario di promuovere la fabbricazione di nuove case, ad imporre, a partire dal 1° gennaio 1906, una tassa sulle aree fabbricabili, comprese quelle sulle quali era stata iniziata e non continuata una costruzione.
[2]La detta tassa non potra' eccedere la misura dell'1 per 100 sul valore delle aree medesime. 2
[3]Saranno considerate aree fabbricabili gli appezzamenti di terreno, compresi in una rete stradale in istato di viabilita' e di circolazione o alla medesima attigui, i quali non siano in modo stabile adibiti ad uso agricolo od industriale, o che non siano accessorio di edifici esistenti, come ville e giardini, e saranno escluse dalla tassazione oltre che le aree possedute dal Comune, quelle dello Stato, della Provincia, degli Enti di pubblica beneficenza.
[4]Un regolamento, proposto dal Consiglio comunale, ed approvato per decreto Reale da promuoversi, udito il Consiglio di Stato, dal Ministro delle Finanze, determinera' i criteri di tassazione delle aree fabbricabili.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 luglio 1907, n. 502
2La L. 11 luglio 1907, n. 502, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il limite massimo della tassa sul valore capitale delle aree fabbricabili di cui all'art. 9 della legge 8 luglio 1904, n. 320 e' elevato per la citta' di Roma da lire una a tre".
Testo in vigore dal 7 agosto 1907 al 22 dicembre 2008
