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[1]Il Governo del Re potra' autorizzare i Comuni, nei quali si reputi necessario di promuovere la fabbricazione di nuove case, ad imporre, a partire dal 1° gennaio 1906, una tassa sulle aree fabbricabili, comprese quelle sulle quali era stata iniziata e non continuata una costruzione.

[2]La detta tassa non potra' eccedere la misura dell'1 per 100 sul valore delle aree medesime.

[3]Saranno considerate aree fabbricabili gli appezzamenti di terreno, compresi in una rete stradale in istato di viabilita' e di circolazione o alla medesima attigui, i quali non siano in modo stabile adibiti ad uso agricolo od industriale, o che non siano accessorio di edifici esistenti, come ville e giardini, e saranno escluse dalla tassazione oltre che le aree possedute dal Comune, quelle dello Stato, della Provincia, degli Enti di pubblica beneficenza.

[4]Un regolamento, proposto dal Consiglio comunale, ed approvato per decreto Reale da promuoversi, udito il Consiglio di Stato, dal Ministro delle Finanze, determinera' i criteri di tassazione delle aree fabbricabili.

Testo in vigore dal 9 luglio 1904 al 7 agosto 1907

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-07-08;320~art9 · fonte del testo

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