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[1]Saranno esenti dall'imposta e dalle sovraimposte provinciale e comunale per dieci anni, dacche' saranno resi abitabili, i nuovi fabbricati, destinati interamente a locazione per uso di abitazione, costruiti nel Comune di Roma, purche' ciascuno dei rispettivi appartamenti dati o da darsi in affitto abbia un reddito annuo non superiore a L. 1200.
[2]Non perderanno il beneficio dell'esenzione i fabbricati quando il piano terreno e sotterraneo siano adibiti o affittati per bottega, magazzino, esercizio industriale, cantina e simili, purche' il reddito effettivo o presunto dei locali al piano terreno e sotterraneo non sia superiore ad un quarto del reddito dell'intero fabbricato.
[3]In caso diverso la esenzione rimarra' limitata alla sola porzione destinata ad affitto per uso di abitazione.
[4]Il beneficio accordato col presente articolo sara' limitato ai fabbricati, la costruzione dei quali sia iniziata entro tre anni e compiuta non oltre sei dalla pubblicazione di questa legge.
[5]Con speciale regolamento sara' stabilita la procedura da seguirsi per l'attuazione del presente articolo, e saranno dettate le norme di edilizia, di sanita' e d'igiene cui dovranno rispondere i fabbricati per essere ammessi al beneficio della esenzione decennale. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 19 luglio 1914, n. 727
4La L. 19 luglio 1914, n. 727 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il beneficio dell'esenzione decennale accordato dagli articoli 6 e 7 dalla legge 8 luglio 1904, n. 320, concernente provvedimenti per la citta' di Roma, venuto a cessare col giorno 18 aprile 1914, e' prorogato per tutti quei fabbricati la cui costruzione sia iniziata entro tre anni dalla detta data, e compiuta non oltre sei dal giorno di pubblicazione della presente legge".
Testo in vigore dal 12 agosto 1914 al 22 dicembre 2008
