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[1]Saranno esenti dall'imposta e dalle sovraimposte provinciale e comunale per dieci anni, dacche' saranno resi abitabili, i nuovi fabbricati, destinati interamente a locazione per uso di abitazione, costruiti nel Comune di Roma, purche' ciascuno dei rispettivi appartamenti dati o da darsi in affitto abbia un reddito annuo non superiore a L. 1200.
[2]Non perderanno il beneficio dell'esenzione i fabbricati quando il piano terreno e sotterraneo siano adibiti o affittati per bottega, magazzino, esercizio industriale, cantina e simili, purche' il reddito effettivo o presunto dei locali al piano terreno e sotterraneo non sia superiore ad un quarto del reddito dell'intero fabbricato.
[3]In caso diverso la esenzione rimarra' limitata alla sola porzione destinata ad affitto per uso di abitazione.
[4]Il beneficio accordato col presente articolo sara' limitato ai fabbricati, la costruzione dei quali sia iniziata entro tre anni e compiuta non oltre sei dalla pubblicazione di questa legge.
[5]Con speciale regolamento sara' stabilita la procedura da seguirsi per l'attuazione del presente articolo, e saranno dettate le norme di edilizia, di sanita' e d'igiene cui dovranno rispondere i fabbricati per essere ammessi al beneficio della esenzione decennale.
Testo in vigore dal 9 luglio 1904 al 12 agosto 1914
