Art. 3 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 1980 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753

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Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione del presente articolo, salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".

Testo in vigore dal 30 novembre 1980 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 novembre 1980

Confronto con la versione in vigore dal 27 dicembre 1899 al 30 novembre 1980. 112 parole tolte in 6 capoversi.

tolto: Elevato il verbale di contravvenzione, dieci giorni almeno prima di promuovere l'azione penale, sara' data amministrativamente notizia della contravvenzione al rappresentante della Societa' esercente indicato nel precedente articolo. Egli potra' impedire che venga promossa l'azione penale o farne cessare il corso, pagando, prima dell'apertura del dibattimento, la somma corrispondente alla pena stabilita per la contravvenzione, oltre le spese del procedimento.

tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

tolto: Data a Roma, addi' 21 dicembre 1899.

tolto: UMBERTO.

tolto: Lacava. A. Bonasi.

tolto: Visto, Il Guardasigilli: A. Bonasi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753

    Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione del presente articolo, salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1899-12-21;446~art3 · fonte del testo

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