Art. 3 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753
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[1]Elevato il verbale di contravvenzione, dieci giorni almeno prima di promuovere l'azione penale, sara' data amministrativamente notizia della contravvenzione al rappresentante della Societa' esercente indicato nel precedente articolo. Egli potra' impedire che venga promossa l'azione penale o farne cessare il corso, pagando, prima dell'apertura del dibattimento, la somma corrispondente alla pena stabilita per la contravvenzione, oltre le spese del procedimento.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 21 dicembre 1899.
[4]UMBERTO.
[5]Lacava. A. Bonasi.
[6]Visto, Il Guardasigilli: A. Bonasi.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1899 al 30 novembre 1980
