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[1]Saranno sempre ritenuti pel pagamento delle spese di giustizia, delle pene pecuniarie e dei danni, qualunque somma e qualsiasi oggetto di pertinenza del condannato, che si trovi in deposito a titolo di reperto giudiziale.

[2]Per il pagamento si osserva l'ordine stabilito nell'articolo 229 del codice di procedura penale.

Testo in vigore dal 16 settembre 1895 al 1 luglio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1895-08-08;556~art9 · fonte del testo

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