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[1]Saranno sempre ritenuti pel pagamento delle spese di giustizia, delle pene pecuniarie e dei danni, qualunque somma e qualsiasi oggetto di pertinenza del condannato, che si trovi in deposito a titolo di reperto giudiziale.
[2]Per il pagamento si osserva l'ordine stabilito nell'articolo 229 del codice di procedura penale.
Testo in vigore dal 16 settembre 1895 al 1 luglio 2002
