Art. 33
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[1]Le fedi di deposito e i loro duplicati, fino a che non siano girati, sono indistintamente soggetti alla tassa fissa di bollo di ((centesimi cinquanta)) da applicarsi col mezzo di una marca corrispondente e che terra' luogo di ogni altra tassa di bollo e registro.
[2]((Le note di pegno sono sottoposte, prima di essere girate, alla stessa tassa di bollo cui sono soggette le cambiali.))
Testo in vigore dal 7 maggio 1882 al 16 dicembre 2009
