Art. 33
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[1]Le fedi di deposito e i loro duplicati, fino a che non siano girati, sono indistintamente soggetti alla tassa fissa di bollo di lire due, da applicarsi col mezzo di una marca corrispondente e che terra' luogo di ogni altra tassa di bollo e registro.
[2]Le stesse fedi e le note di pegno che debbono essere girate, sono prima sottoposte al bollo graduale prescritto all'articolo 26 della Legge 19 luglio 1868, numero 4480, da liquidarsi in ragione della somma per cui sono girate, e con imputazione, quanto alle fedi di deposito, della tassa fissa di bollo gia' pagata.
Testo in vigore dal 22 luglio 1871 al 7 maggio 1882
