Art. 31
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 maggio 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le note di pegno munite di due firme sono equiparate alle cambiali per l'effetto dello sconto presso gli Istituti di credito, anche quando i rispettivi statuti richiedano che le cambiali per essere scontate portino tre firme.
Testo in vigore dal 7 maggio 1882 al 16 dicembre 2009
