Art. 31
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1871 al 7 maggio 1882. Leggi il testo vigente →
Tutti gli Istituti di Credito possono ricevere le note di pegno dei Magazzini generali regolarmente girate, in surrogazione di una delle firme che si richiedono dai loro statuti per le anticipazioni e per gli sconti degli effetti di commercio, quando due sono le firme volute, e in surrogazione di due firme quando gli statuti vogliono tre firme.
Testo in vigore dal 22 luglio 1871 al 7 maggio 1882
