Art. 3
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[1]Sotto la responsabilita' degli esercenti i magazzini generali, e col consenso della Dogana, potranno nel recinto dei magazzini stessi esservi locali separati destinati a magazzini.
[2]Pero' sulle merci in essi accolte non saranno emesse fedi di deposito e note di pegno.
Testo in vigore dal 7 maggio 1882 al 16 dicembre 2009
