Art. 3
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[1]Nessuna parte dei locali destinati a Magazzini generali puo' essere destinata o locata a Magazzino privato.
[2]Ai Magazzini generali, che in tutto od in parte abbiano contravvenuto a questa prescrizione, cessano di essere applicabili le disposizioni della presente Legge.
Testo in vigore dal 22 luglio 1871 al 7 maggio 1882
