Art. 29
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[1]Gli incanti dovranno essere inscritti in apposito registro nell'Ufficio del Magazzino generale, con l'indicazione del numero delle partite, della natura e quantita' della merce e del prezzo d'asta, del giorno, ora e condizioni della vendita.
[2]Cinque giorni prima dell'incanto ne sara' fatta notificazione, con le indicazioni di cui sopra e con quella del giorno e luogo dell'incanto, nel foglio destinato agli annunzi giudiziari della Provincia, e per affissione alla porta dell'Uffizio e del deposito del Magazzino generale, della Borsa, del Tribunale di Commercio, della Camera di Commercio, e del Municipio.
[3]Due giorni almeno prima della vendita il pubblico deve essere ammesso ad esaminare e verificare la mercanzia, al quale effetto si devono fare a chicchessia le maggiori facilitazioni.
Testo in vigore dal 22 luglio 1871 al 16 dicembre 2009
