Art. 28
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1871 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
La vendita volontaria o forzata ai pubblici incanti delle merci depositate nei Magazzini generali si fara' senza autorita' di giudice e senza formalita' di giudizio, con la sola assistenza di un mediatore pubblico o di un notaio, designato dalla Camera di Commercio del luogo.
Testo in vigore dal 22 luglio 1871 al 16 dicembre 2009
