Art. 27
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[1]Colui che perde una fede di deposito puo' ottenere per ordinanza del Tribunale di Commercio, mediante cauzione e prova della proprieta' del titolo perduto, che il Magazzino depositario gli rilasci una seconda fede, previa pubblicazione nel foglio destinato agli annunzi giudiziari del luogo, e dopo che sia spirato il termine indicato nell'ordinanza per fare opposizione al rilascio della nuova fede.
[2]Colui che perde una nota di pegno puo' nel modo stesso ottenere dal Tribunale che ordini a suo favore il pagamento della somma dovutagli, come se fosse nelle sue mani la nota di pegno perduta, previa pero' la pubblicazione come sopra e la intimazione dell'ordinanza di pagamento, la quale egli deve fare al Magazziniere ed al primo debitore con elezione di domicilio nel Comune in cui risiede il Tribunale.
[3]Il debitore puo' opporsi alla ordinanza con citazione a breve termine, e, per Decreto del Presidente, anche ad ore.
[4]Sulla opposizione del debitore o del Magazziniere sara' pronunziato senza indugio nella stessa udienza, e la sentenza avra' esecuzione non ostante opposizione ed appello, e senza cauzione.
[5]Essa potra' ordinare provvisoriamente il deposito della somma ricavata dalla merce venduta.
Testo in vigore dal 22 luglio 1871 al 16 dicembre 2009
