Art. 21
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[1]Il possessore di una fede di deposito separata dalla nota di pegno puo' ritirare la merce depositata anche prima della scadenza del debito per cui fu costituita in pegno, versando nel Magazzino generale il capitale e gl'interessi del debito, calcolati sino alla scadenza.
[2]Questa somma sara' pagata al possessore della nota di pegno contro restituzione della medesima.
[3]((Sotto la responsabilita' del magazzino generale, e sempre quando si tratti di merci omogenee, potra' il possessore di una fede di deposito separata dalla nota di pegno ritirare anche soltanto una parte della merce, depositando nel magazzino una somma proporzionata al totale del debito guarentito dalla nota di pegno ed alla quantita' della merce estratta.))
Testo in vigore dal 7 maggio 1882 al 16 dicembre 2009
