Art. 21
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[1]Il possessore di una fede di deposito separata dalla nota di pegno puo' ritirare la merce depositata anche prima della scadenza del debito per cui fu costituita in pegno, versando nel Magazzino generale il capitale e gl'interessi del debito, calcolati sino alla scadenza.
[2]Questa somma sara' pagata al possessore della nota di pegno contro restituzione della medesima.
Testo in vigore dal 22 luglio 1871 al 7 maggio 1882
