Art. 20
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[1]Tranne i casi di smarrimento delle fedi di deposito e delle note di pegno, di controversia nel diritto di succedere, e di fallimento ((...)), non si ammettera' pignoramento, ne' sequestro, ne' altra opposizione o vincolo qualsiasi sulle cose depositate nei Magazzini generali.
[2]((Pero' le girate della nota di pegno non sono colpite dalla nullita' sancita dall'articolo 555 del Codice di commercio, se non quando sia provato che il giratario di essa conosceva lo stato di cessazione dei pagamenti del girante.))
Testo in vigore dal 7 maggio 1882 al 16 dicembre 2009
