Art. 20
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Tranne i casi di smarrimento delle fedi di deposito e delle note di pegno, di controversia nel diritto di succedere, e di fallimento o cessione di beni, non si ammettera' pignoramento, ne' sequestro, ne' altra opposizione o vincolo qualsiasi sulle cose depositate nei Magazzini generali.
Testo in vigore dal 22 luglio 1871 al 7 maggio 1882
