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Tranne i casi di smarrimento delle fedi di deposito e delle note di pegno, di controversia nel diritto di succedere, e di fallimento o cessione di beni, non si ammettera' pignoramento, ne' sequestro, ne' altra opposizione o vincolo qualsiasi sulle cose depositate nei Magazzini generali.

Testo in vigore dal 22 luglio 1871 al 7 maggio 1882

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1871-07-03;340~art20 · fonte del testo

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