Art. 4
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Quando dalla lista risulti che in un comune non vi sieno almeno dieci cittadini appartenenti ad una delle categorie stabilite dall'articolo terzo della presente legge, la scelta del primo presidente, sul parere del procuratore generale potra' farsi anche tra i consiglieri comunali e fra gli ex-conciliatori che abbiano avuta una o piu' conferme nell'ufficio.
Testo in vigore dal 17 giugno 1892 al 16 dicembre 2009
