Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1892
Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1892 al 16 dicembre 2009. 329 parole tolte, 20 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: Sono eleggibili all'ufficio di conciliatori e vice-conciliatori tutti i cittadini maggiori degli anni venticinque, purche' dimorino nel Comune e siano compresi nelle seguenti categorie:
tolto: a) I senatori del Regno ed ex-deputati al Parlamento;
tolto: b) I laureati nelle Universita' e negli Istituti superiori del Regno, gli avvocati, i procuratori, i notai, i farmacisti e licenziati dai licei e dagli istituti tecnici, e coloro che ottennero la patente per l'insegnamento elementare di grado superiore;
tolto: c) Coloro che sono stati magistrati, cancellieri, vice-cancellieri e segretari di uffici del pubblico ministero, impiegati civili, ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, professori di licei, istituti tecnici, ginnasi, scuole tecniche, scuole normali;
tolto: d) I consiglieri provinciali e i membri elettivi della Giunta amministrativa;
tolto: e) Coloro che sono stati sindaci, consiglieri provinciali, membri della Giunta amministrativa o segretari comunali;
tolto: f) Gli elettori amministrativi che pagano annualmente lire cento d'imposte.
tolto: A tale scopo nel mese di agosto di ogni anno, la Giunta comunale formera' una lista degli eleggibili, che pubblichera' nell'albo pretorio e vi restera' affissa sino al 10 settembre.
tolto: I reclami, tanto per omissioni, quanto per nuove iscrizioni nella detta lista, potranno prodursi avanti al Consiglio comunale, nel termine di 10 giorni e cioe' sino al 20 settembre.
tolto: Le deliberazioni del Consiglio comunale saranno emesse non oltre il 30 settembre, e la lista emendata verra' nuovamente affissa all'albo pretorio sino al 10 ottobre.
tolto: Contro le deliberazioni del Consiglio comunale, per le sole questioni di eleggibilita', e' ammesso il ricorso alla Corte di appello, nel termine di dieci o di quindici giorni, da decorrere dal giorno 11 ottobre, giusta i casi previsti dall'articolo 52 della legge comunale e provinciale ed osservate altresi' le norme dettate dagli articoli 53, 54, 55, 56 della stessa legge.
tolto: Divenuta esecutiva la lista ed in ogni caso non oltre il 20 novembre, essa sara' inviata al procuratore generale ed al primo presidente della Corte di appello.
tolto: La detta lista non potra' essere modificata che in forza dell'annua revisione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1892-06-16;261~art3 · fonte del testo
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