Art. 3
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[1]Sono eleggibili all'ufficio di conciliatori e vice-conciliatori tutti i cittadini maggiori degli anni venticinque, purche' dimorino nel Comune e siano compresi nelle seguenti categorie:
- a)I senatori del Regno ed ex-deputati al Parlamento;
- b)I laureati nelle Universita' e negli Istituti superiori del Regno, gli avvocati, i procuratori, i notai, i farmacisti e licenziati dai licei e dagli istituti tecnici, e coloro che ottennero la patente per l'insegnamento elementare di grado superiore;
- c)Coloro che sono stati magistrati, cancellieri, vice-cancellieri e segretari di uffici del pubblico ministero, impiegati civili, ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, professori di licei, istituti tecnici, ginnasi, scuole tecniche, scuole normali;
- d)I consiglieri provinciali e i membri elettivi della Giunta amministrativa;
- e)Coloro che sono stati sindaci, consiglieri provinciali, membri della Giunta amministrativa o segretari comunali;
- f)Gli elettori amministrativi che pagano annualmente lire cento d'imposte.
[2]A tale scopo nel mese di agosto di ogni anno, la Giunta comunale formera' una lista degli eleggibili, che pubblichera' nell'albo pretorio e vi restera' affissa sino al 10 settembre.
[3]I reclami, tanto per omissioni, quanto per nuove iscrizioni nella detta lista, potranno prodursi avanti al Consiglio comunale, nel termine di 10 giorni e cioe' sino al 20 settembre.
[4]Le deliberazioni del Consiglio comunale saranno emesse non oltre il 30 settembre, e la lista emendata verra' nuovamente affissa all'albo pretorio sino al 10 ottobre.
[5]Contro le deliberazioni del Consiglio comunale, per le sole questioni di eleggibilita', e' ammesso il ricorso alla Corte di appello, nel termine di dieci o di quindici giorni, da decorrere dal giorno 11 ottobre, giusta i casi previsti dall'articolo 52 della legge comunale e provinciale ed osservate altresi' le norme dettate dagli articoli 53, 54, 55, 56 della stessa legge.
[6]Divenuta esecutiva la lista ed in ogni caso non oltre il 20 novembre, essa sara' inviata al procuratore generale ed al primo presidente della Corte di appello.
[7]La detta lista non potra' essere modificata che in forza dell'annua revisione.
Testo in vigore dal 17 giugno 1892 al 16 dicembre 2009
