Art. 23
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[1]La formazione della prima lista degli eleggibili a conciliatori sara' preparata nel mese di agosto 1892, e saranno parimenti osservate le altre norme per il procedimento, dettate nella seconda parte del precedente art. 3, e la nomina dei conciliatori verra' fatta avanti il 1° gennaio 1893.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 16 giugno 1892.
[4]UMBERTO.
[5]Bonacci.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Bonacci.
Testo in vigore dal 17 giugno 1892 al 16 dicembre 2009
