Art. 2
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[1]I conciliatori e vice-conciliatori, in virtu' di regia delegazione, sono nominati, sospesi, dispensati o revocati con Decreto del primo presidente della Corte d'appello del distretto, su parere del procuratore generale.
[2]I conciliatori o vice conciliatori durano in ufficio tre anni e possono essere confermati.
[3]La sospensione, la revoca e la dispensa hanno luogo nei casi previsti dagli articoli 203, 204 e 205 del Regio decreto 6 dicembre 1865 sull'ordinamento giudiziario.
Testo in vigore dal 17 giugno 1892 al 16 dicembre 2009
